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Al via il Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 consente alle imprese di ottenere agevolazioni investendo verso una duplice transizione digitale e green, nei due anni 2024/2025. Oltre agli investimenti in beni strumentali, la misura è orientata anche alla formazione dei lavoratori.

Chi può accedere ai benefici del piano Transizione 5.0

Il piano è dedicato a tutte le imprese che effettuino “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

Sono escluse specificamente le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive; si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

I beni strumentali incentivati e il collegamento al piano Transizione 4.0

Per accedere all’incentivo occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

#1 L’investimento deve riguardare almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti all’ALLEGATO A e all’ALLEGATO B del piano Transizione 4.0. Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Alla suddetta condizione, che deriva dal piano Transizione 4.0, se ne aggiungono due proprie del piano Transizione 5.0:

#2 Questi beni devono essere inseriti in un progetto che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici. La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva o ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

L’allegato B, dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per

  • software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Di fatto si tratta dei sistemi di monitoraggio dei consumi, anche se parte di un più ampio sistema ERP.

Se un investimento in beni 4.0 (condizione #1) soddisfa anche la condizione #2 propria del piano Transizione 5.0, e quindi abilita un risparmio energetico, si applicano le agevolazioni previste dal piano:

Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che

  • non generano risparmio, oppure
  • generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

Gli impianti fotovoltaici e gli altri sistemi per autoproduzione e autoconsumo

Una volta attivato l’investimenti in beni strumentali è possibile avere il credito d’imposta anche per i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% cioè

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Questa maggiorazione non è limitata al costo dei moduli, ma si estende al costo dell’intero impianto fotovoltaico.

Si arriva così a un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa agli impianti fotovoltaici e non anche ai beni strumentali e alla formazione.

La formazione

Per quanto riguarda le spese per la formazione del personale, sono ammesse se finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi; nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali; fino a un massimo di 300 mila euro. Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Come si fruisce dell’incentivo

Il credito d’imposta si usa con le consuete modalità, cioè esclusivamente in compensazione tramite F24 presentato nel canale dei servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta “non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale”.

L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025.

I beni vanno tenuti almeno 5 anni

Anche per il Transizione 5.0 è previsto il meccanismo del Recapture: “se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo”.

La cumulabilità

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 (se si entra nell’alveo del 5.0 si esce da quello del 4.0) né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.